09 marzo 2020

Covid-19, ordinanza regionale

Il testo integrale dell'ordinanza emanata 8 marzo 2020 dalla Regione Toscana per l'emergenza coronavirus

Scarica l'ordinanza

Estratto dell'ordinanza

ORDINA
Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica, le seguenti misure:
1. A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni,
dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo
2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello
nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno
dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se
residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG o PLS, altrimenti al numero unico
dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL
Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore
8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00;
2. tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di
prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato;
a. il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base delle
comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare,
secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di
Autorità sanitaria territorialmente competente:
b. ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume
informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di
esposizione, nonché di declinazione della durata dell’isolamento fiduciario, in ragione
della data di ultima esposizione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità
e le finalità, al fine di assicurare la massima adesione;
d. per quanto attiene le misure conseguenti si applicano le previsioni, di cui alle lettere d)
ed e) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’ordinanza n.6 del 2 marzo;
e. in particolare, le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle
seguenti prescrizioni:
 mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima
esposizione;
 divieto di contatti sociali;
 divieto di spostamenti e/o viaggi;
 obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
 evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di
conviventi;
 osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente
delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente
delle superfici, aerazione degli ambienti);
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

torna all'inizio del contenuto