Descrizione estesa
Ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell’art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale ed esprimere il voto con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.
In tal caso, gli elettori, dovranno presentarsi al seggio muniti, oltre che della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido, anche di un certificato medico rilasciato dai medici incaricati dalla competente U.S.L., gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
Annotazione permanente del diritto al voto assistito
In alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale.
Gli interessati potranno richiedere l’apposizione del timbro AVD presentandosi presso l'Ufficio Elettorale negli orari di apertura al pubblico muniti di:
- tessera elettorale;
- documento di riconoscimento;
- certificato medico
Nell'allegato, l'elenco degli ambulatori dedicati con i rispettivi orari di apertura.